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lunedì 2 settembre 2013

02/09/2013 - Precisazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua sul Decreto Ministeriale del 26 marzo 2013 sul contributo alle spese

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 17 luglio 2013, ha precisato quanto segue, in merito al D.M. 26 Marzo 2013 - "Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’8 agosto 2013:

  • Art. 2, Contributo alle spese per accreditamento dei soggetti e delle specifiche attività formative

    • Comma1. La riduzione è riferita solo al contributo alle spese dovuto per lo svolgimento delle specifiche attività formative e non, quindi, al contributo annuale dovuto per l’accreditamento, che deve essere versato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno (vedi articolo 3 comma 3 del decreto di cui trattasi).

    • Comma 2. Si chiarisce che la riduzione di 1/2 dell’importo del contributo alle spese trova applicazione solo per i soggetti di cui al comma 1, che possiedono tutte le caratteristiche elencate nel comma 2.

      In merito alla norma di cui trattasi, appare opportuno precisare che la stessa, oltre ad essere norma di carattere operativo è, anzitutto, norma di principio e, pertanto, ai fini della sua concreta applicazione, è necessario che le richieste di riduzione inoltrate ai sensi della medesima siano oggetto di apposita determinazione della Commissione nazionale per la formazione continua, che verificherà la rispondenza delle richieste medesime al contenuto della norma (segnatamente con riferimento alla sussistenza del requisito dell’ "interesse pubblico" e all’individuazione delle "aree o professioni sanitarie carenti di specifiche offerte formative").

      Pertanto, il Provider che ritenga di poter beneficiare della riduzione di cui all’art.2, comma 2, dovrà formulare la propria richiesta il cui accoglimento sarà subordinato alla previa valutazione di compatibilità con i criteri definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, che di volta in volta valuterà il caso specifico e la sussistenza di tutti i requisiti richiamati dalla norma in questione.

    • Comma 3
      - la riduzione di 1/3 è diretta a tutti i Provider pubblici e privati e le società scientifiche;
      - opera solo per le specifiche attività formative e non per il contributo annuale;
      - non trova applicazione per l’accreditamento di specifiche attività formative che si svolgono all’estero (articolo 1,comma 1, lettera e);
      - presupposto indispensabile è l’assenza di finanziamenti di qualsiasi natura ai fini dell’organizzazione e dell’erogazione dell’attività formativa sia a titolo oneroso che gratuito.

  • Art. 3 Termini e provvedimenti
    Si rappresenta che per le attività formative in itinere alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2013, il calcolo del contributo alle spese avviene in base alla normativa vigente alla data di inizio dell'attività formativa; il contributo alle spese deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di fine erogazione di attività formativa, in funzione dei crediti formativi effettivamente attribuiti" (articolo 2, comma 5).

    • Comma2

    • Si precisa che il versamento del contributo annuale non deve essere versato nell’ipotesi in cui, nelle more del procedimento per l’accreditamento standard, il Provider abbia già versato il contributo, ricevuto il diniego come Provider standard ma venga accreditato nuovamente nello stesso anno come Provider provvisorio.

    • Comma 3
      Si precisa che il versamento del contributo annuale non deve essere versato nell’ipotesi in cui, nelle more del procedimento per l’accreditamento standard, il Provider abbia già versato il contributo, ricevuto il diniego come Provider standard ma venga accreditato nuovamente nello stesso anno come Provider provvisorio.

  • Art. 4 Registrazione dei crediti e dei partecipanti agli eventi formativi

    • Comma 3
      In merito al punto C, si precisa che tali informazioni non dovranno essere trasmesse nell'area dedicata nel sistema di Educazione Continua in Medicina della Commissione nazionale per la formazione continua e presso il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), ma continueranno ad essere inserite nella relazione annuale, come descritto al punto D.

  • Tabella (Allegato A)

    • Per eventi FAD con un numero di crediti da 5,1 a 10 e un numero di partecipanti superiore a 1000 (fino a 2000 partecipanti), l’importo del contributo alle spese è pari a 2.100,00

    • Per eventi FAD con un numero di crediti da 10,1 a 50 e un numero di partecipanti superiore a 1000 (fino a 2000 partecipanti), l’importo del contributo alle spese è pari a 2.100,00

Ultimo Aggiornamento:09/02/2024 -- 10:27