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giovedì 11 ottobre 2012

11/10/2012 - Modalità di rilascio ai partecipanti degli attestati con i crediti formativi per i corsi FAD

In base alle Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei Provider Nazionali e regionali/province autonome, allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, il provider accreditato ECM "deve fornire l’attestazione che l’utente ha svolto la specifica attività formativa ed ha acquisito i relativi crediti ECM" (parag. 2.4 ). Pertanto è responsabilità del Provider attribuire correttamente i crediti ECM al partecipante scegliendo la modalità più opportuna di rilascio dell’attestato. Se si utilizza la posta elettronica occorre che sia certificata (PEC). Sono altresì validi gli attestati generati all’interno della piattaforma Fad dopo il superamento del questionario per la verifica dell’apprendimento dei discenti, sempreché sia garantita la tracciabilità all’interno della piattaforma informatica. La validità dei crediti è subordinata al pagamento da parte del Provider del contributo alle spese per l’evento formativo in questione (cfr.: L. 388/2000 art.92 comma 5 e Decreto contributo alle spese pag. 3 e seguenti).

Ultimo Aggiornamento:09/02/2024 -- 15:09