VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)";
VISTO, in particolare, il comma 5 dell'art. 92 della richiamata
legge 388 del 2000, che prevede che i soggetti pubblici e privati e le
società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento
di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche
attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione
dei crediti formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale
per la formazione continua nella misura da un minimo di lire 500.000 ad
un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati
dalla Commissione stessa;
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2002 ha inizio l'accreditamento
a regime degli eventi formativi residenziali;
RITENUTO,pertanto, di determinare i criteri in base ai quali la
Commissione nazionale dovrà fissare i contributi dovuti per l'accreditamento
di specifiche attività formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici
e privati e dalle società scientifiche;
VISTA al riguardo la proposta della Commissione nazionale per la
formazione continua, formulata nella seduta del 21 dicembre 2001;
RITENUTO di determinare i criteri in conformità alla predetta
proposta;
RITENUTO, altresì, in conformità alle decisioni della Commissione, di rinviare la determinazione dei criteri in base ai quali la Commissione stessa dovrà fissare i contributi annuali dovuti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche;
DECRETA
ART. 1
1.
I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, che
chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, l'accreditamento
di specifiche attività formative, promosse o organizzate dagli
stessi ai fini dell'attribuzione di crediti formativi, sono tenuti
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo
alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti dalla
Commissione nazionale per la formazione continua:
a)
Il
contributo dovuto per ciascun evento formativo o per ciascun progetto
formativo aziendale è stabilito da un minimo di euro 258,23 (lire
500.000) ad un massimo di euro 774,69 ( lire 1.500.000);
b)
Il
contributo minimo di euro 258,23 è riferito ad eventi formativi
o progetti formativi aziendali che abbiano ricevuto una valutazione
fino a 10 crediti;
c)
Il
contributo per gli eventi formativi o progetti formativi aziendali,
che abbiano ricevuto una valutazione superiore a 10 crediti, è
determinato maggiorando il contributo minimo (258,23 euro) di
12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo
di euro 774,69.
2.
Ai fini e per gli effetti della contribuzione, prevista dall'art.
92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinata
dal comma 1 del presente decreto, per evento formativo si intende
la singola attività di formazione continua residenziale
o a distanza, finalizzata all'aggiornamento e al miglioramento
professionale del personale sanitario. Per progetto formativo
aziendale si intende un insieme coordinato e coerente di singoli
eventi formativi, attinenti ad uno specifico ed unitario obiettivo
nazionale o regionale, organizzato da una azienda sanitaria pubblica
o privata per il proprio personale dipendente o convenzionato
appartenente ad una o più categorie professionali.
3.
Ai
soggetti richiedenti l'accreditamento viene comunicata per via
telematica la valutazione in crediti conseguita dagli eventi o
progetti formativi proposti, sulla base dei criteri stabiliti
dalla Commissione e della valutazione degli esperti, nonché
l'importo del contributo dovuto. Il versamento del contributo
costituisce conferma della richiesta di accreditamento ed accettazione
dello stesso. L'omesso versamento ovvero il versamento in misura
inferiore a quella prescritta non dà luogo all'accreditamento
dell'evento o progetto formativo.
4.
Per
i progetti formativi aziendali di cui al comma 2, organizzati
e svolti nel corso dello stesso anno per il proprio personale
dipendente o convenzionato, le aziende sanitarie pubbliche e private
sono tenute al versamento di un unico contributo per progetto
secondo i criteri stabiliti nel comma 1. Il progetto formativo
aziendale è globalmente accreditato e il personale al quale
è rivolto è tenuto, per conseguire i crediti, a
soddisfare almeno il novanta per cento dell'impegno formativo
che globalmente comportano le attività formative del progetto.
5.
Le
aziende sanitarie pubbliche o private sono tenute al versamento
di un unico contributo anche nel caso di più edizioni del
medesimo progetto formativo aziendale o del medesimo evento formativo
svolte nel corso dello stesso anno, purché destinato al
proprio personale dipendente o convenzionato.
6.
Resta
ferma la facoltà per il personale dipendente o convenzionato
di partecipare ad altre attività formative, anche non organizzate
dalle aziende sanitarie di appartenenza, nonché il diritto
delle aziende sanitarie di organizzare eventi formativi per il
personale estraneo all'azienda.
Il presente decreto
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2001
(prof. Girolamo Sirchia)
__________________________________________
Nota bene
Il contributo, il cui importo viene comunicato all'organizzatore
via e-mail, deve essere versato a mezzo del servizio dei conti correnti
postali, previa compilazione del bollettino di c/c postale n. 14080998 intestato
a: TESORER PROV VT MIN.SALUTE DIRP UFF 3 ECM
P.LE INDUSTRIA 20 RM 00144
specificando in causale:
"Capo XX - versamento all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione
della legge 23/12/2000 n. 388 legge finanziaria 2001, articolo 92, comma
5, capitolo n. 3616 art. 6 (nuova istituzione) - Evento formativo n. ____
- Crediti preassegnati n. ____".
Il codice fiscale del Ministero della salute è il
seguente: 80242250589