La commissione nazionale per la formazione continua
Con D.M. 5 luglio 2002, è stata ricostituita, presso il Ministero della
salute - Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'orgaizzazione
del Ministero - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni
sanitarie, la Commissione nazionale per la formazione continua, per
l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
La Commissione, che dura in carica 5 anni dalla data
del suo insediamento, è così composta:
- Presidente
Prof. Girolamo SIRCHIA - Ministro della salute
- Vice presidenti
dott. Raffaele D?ARI (Ministero della salute)
dott.
Antonello MASIA (Ministero dell?istruzione, dell?università e della ricerca)
dott. Gino TOSOLINI (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano)
dott.
Giuseppe DEL BARONE (Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli
odontoiatri
-
Membri
prof. Riccardo VIGNERI (Ministero della salute)
dott. Franco VIMERCATI (Ministero della salute)
prof. Sergio TARTARO (Ministero dell?istruzione, dell?università e della ricerca)
prof. Giovanni DOLCI (Ministero dell?istruzione, dell?università e della ricerca)
dottor Mauro PIRAZZOLI (Ministro per la funzione pubblica)
prof. Claudio GIORLANDINO (Ministro per le Pari opportunità)
dottor Gastone BRIZZI (Ministero per gli affari regionali)
dottor Francesco Paolo IANNUZZI (Conferenza Stato-Regioni)
dottor Luigi D?AMBROSIO LETTIERI (Conferenza Stato-Regioni)
dottor Paolo MESSINA (Conferenza Stato-Regioni)
dottor Lamberto PRESSATO (Conferenza Stato-Regioni)
prof. Luigi ALLEGRA (Conferenza Stato-Regioni)
signora Adriana DAL PONTE (Conferenza Stato-Regioni)
prof. Enrico BOLLERO (FNOMCeO)
dottor Giuseppe RENZO (FNOMCeO)
dottor Felice RIBALDONE (Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti)
dottor Gaetano PENOCCHIO (Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari)
dottor Gennaro ROCCO (Federazione nazionale dei collegi degli infermieri
professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d?infanzia)
signora Rita Emilia ROASCIO (Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche)
signor Claudio CIAVATTA (Professioni dell?area della riabilitazione)
dottor Giuseppe BRANCATO (Professioni dell?area tecnico-sanitaria)
arch. Bruno GILARDI (Professioni dell?area della prevenzione)
dottor Alberto SPANO? (Federazione nazionale degli Ordini dei biologi)
dottor Giuseppe Luigi PALMA (Federazione nazionale degli Ordini degli psicologi)
dottor Luigi ROMANO (Federazione nazionale degli Ordini dei chimici)

Si riportano qui di seguito gli articoli
3,4,5,6,7,8 e 9 del decreto ministeriale.
ART. 3
(Ufficio di Segreteria)
1. Le funzioni di Segreteria della
Commissione sono svolte dal dirigente di seconda fascia preposto
all?ufficio del Ministero della salute nella cui competenza rientra la
formazione continua.
2. Il dirigente, per lo svolgimento
dei propri compiti e per l?attività istruttoria della Commissione, si
avvale del personale assegnato all?ufficio.
ART. 4
(Articolazione della Commissione)
1. La Commissione per lo svolgimento
della propria attivita' si puo' articolare in sezioni, coordinate da un
componente designato dal Presidente della Commissione. Le sezioni sono
costituite con provvedimento del Presidente, sentita la Commissione. Le
funzioni e le materie di competenza di ciascuna sezione sono definite nel
provvedimento di costituzione della sezione, che individua anche le
decisioni rimesse alla diretta competenza della sezione; eventuali
modifiche alla composizione, alle funzioni ed alle materie di competenza
di ciascuna sezione sono disposte dal Presidente, sentita la Commissione.
L'assegnazione dei componenti alle singole sezioni e' disposta dal
Presidente.
2. In seno alla Commissione e'
istituito il Comitato di presidenza costituito dal Presidente, dai vice
presidenti e dai coordinatori delle sezioni. Il Comitato, eventualmente
integrato, in relazione agli argomenti trattati, con altri membri della
Commissione ed esperti su richiesta del Presidente, assicura il
coordinamento dell'attivita' della Commissione e delle sezioni e provvede
all'esame preventivo delle problematiche da sottoporre alla valutazione o
determinazione della Commissione.
3. Il Presidente della Commissione
puo' invitare a partecipare ai lavori della Commissione o delle sezioni i
rappresentanti delle regioni e delle province autonome non presenti in
Commissione qualora gli argomenti in discussione concernino determinazioni
relative ad aspetti e criteri generali del programma E.C.M. o
determinazioni a carattere prescrittorio. Il Presidente puo', altresi',
invitare a partecipare ai lavori della Commissione o delle sezioni i
rappresentanti delle commissioni o comitati regionali E.C.M., costituiti
dalle regioni e dalle province autonome.
Art. 5
(Materie oggetto di consultazione)
1. Ogni categoria professionale e'
preventivamente sentita sui provvedimenti della Commissione, e su quelli
attribuiti alle sezioni, concernenti:
a) i crediti formativi che devono
essere complessivamente maturati dagli appartenenti alla categoria in un
determinato arco di tempo;
b) i criteri e gli strumenti per
il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative proprie
della categoria.
2. Alle categorie professionali sono
portati a conoscenza, successivamente alla loro adozione, i provvedimenti
concernenti:
a) gli obiettivi formativi
di interesse nazionale;
b) i requisiti per
l'accreditamento delle societa' scientifiche;
c) i requisiti
per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita'
formative;
d) gli indirizzi per
l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello
regionale di specifico interesse per la categoria.
3. Per i provvedimenti di cui
al comma 1, le categorie devono far conoscere le proprie valutazioni entro
il termine stabilito dalla Commissione nella lettera di richiesta del
parere. Decorso inutilmente il termine fissato si prescinde dal parere.
Per i provvedimenti di cui al comma 2 le categorie professionali possono
trasmettere alla Commissione eventuali osservazioni e proposte entro
trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento, salvo termine
piu' breve ritenuto necessario dalla Commissione in relazione alla
particolare natura del provvedimento ed alle categorie, ordini, collegi e
associazioni coinvolti.
ART. 6
(Categorie professionali)
1. Nel caso di categorie
professionali con propri ordini o collegi il parere e' acquisito
dall'ordine e dal collegio professionale.
2. Nel caso di categorie
professionali prive di propri ordini o collegi, il parere e' acquisito
dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
3. Oltre che ai soggetti di cui ai
comma 1 e 2, la rappresentanza delle categorie, ai fini del presente
decreto, compete altresi' alle associazioni sindacali di categoria ed ai
sindacati confederali.
ART. 7
(Aree professionali)
1. Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 5 e 6, il Presidente della Commissione, per
l'esame di specifiche questioni d'interesse di piu' categorie
professionali appartenenti a ciascuna delle aree della riabilitazione,
tecnico-sanitaria (area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale)
e della prevenzione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto
2000, n. 251, puo' disporre l'audizione congiunta o l'acquisizione dei
pareri di tutte le associazioni dell'area.
ART. 8
(Audizioni)
1. Il Presidente della Commissione,
qualora lo ritenga opportuno o gli argomenti posti all'ordine del giorno
lo richiedano, puo' invitare a partecipare ai lavori della Commissione
funzionari del Ministero della salute e delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, nonche' rappresentanti delle categorie
professionali. Puo', inoltre, invitare esperti di elevata qualificazione
professionale in relazione alle specifiche materie trattate.
ART. 9
(Oneri)
1. Ai componenti della
Commissione compete un compenso, da determinare con separato provvedimento
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' il
rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della
Commissione. Ai componenti residenti fuori Roma compete il trattamento di
missione e i relativi rimborsi delle spese di viaggio, pernottamento e
soggiorno secondo le modalita' e l'equiparazione di cui all'art. 28 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.
2. Agli oneri di cui al comma l si
provvede a carico del cap. 2129, del bilancio del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2002 e del corrispondente capitolo per gli esercizi
successivi, con le risorse di cui all'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. 3. Fino alla riassegnazione dei fondi di
cui al richiamato art. 92, comma 5, della legge n.
388 del 2000, agli oneri si provvede con le risorse
disponibili sul cap. 2120 del bilancio del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002.
Roma 5 luglio 2002
IL MINISTRO : Sirchia