Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale
è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione,
formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta
ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali.
La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare
le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti
degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo
di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza
prestata dal Servizio sanitario nazionale.
La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica
per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate
ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione
a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione
e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia
secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi
finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e
del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate
dalla Commissione di cui all'art. 16-ter.
Art.
16-ter
(Commissione nazionale per la formazione continua)
Con decreto del ministro della Sanità, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi
ogni cinque anni. La commissione è presieduta dal ministro della Sanità
ed è composta da due vicepresidenti, di cui uno nominato dal ministro
della Sanità e l'altro rappresentato dal Presidente della Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché
da dieci membri, di cui due designati dal ministro della Sanità, due dal
ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno
dal ministro per la Funzione pubblica, uno dal ministro per le Pari opportunità,
due dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dalla Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il
medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle
categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza
della Commissione.
La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale,
sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini e i Collegi professionali
interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare
riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida
e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce
i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli
operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione
dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri
e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze
formative. La Commissione definisce altresì i requisiti per l'accreditamento
delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che
svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza
dei requisiti stessi.
Le Regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini
e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione
dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione
degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano
gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano
i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui
al comma 2. Le Regioni predispongono una relazione annuale sulle attività
formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine
di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali
di formazione continua.
Art. 16-quater
(Incentivazione della formazione continua)
La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito
indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente
o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Università,
delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e
convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche
di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito
il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.
Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale
sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo
di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti
nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere
l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.
Art.
16-quinquies
(Formazione manageriale)
La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo
svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria
aziendale e per l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello
per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi,
chimici, fisici e psicologi. In sede di prima applicazione, tale formazione
si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento
dei corsi di cui al comma 2.
Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo
con il ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano, a livello regionale o
interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici
e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, i
corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline
di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali
l'Istituto superiore di Sanità attiva e organizza i corsi per i direttori
sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area di
sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale.
Con decreto del ministro della Sanità, su proposta della commissione di
cui all'articolo 16-ter, sono definiti i criteri per l'attivazione dei
corsi di cui al comma 2, con particolare riferimento all'organizzazione
e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci,
alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli
indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia
delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità
con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.
Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale
dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, degli istituti zooprofilattici
sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al personale degli
enti e strutture pubbliche indicate all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata estesa la
disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui
al presente decreto.
Art. 16-sexies
(Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione)
Il ministro della Sanità, su proposta della Regione o provincia autonoma
interessata, individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali
e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla
Commissione di cui all'articolo 16-ter, ai quali riconoscere funzioni
di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale
sanitario.
La Regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti ospedali, distretti
e dipartimenti le attività formative di competenza regionale e attribuisce
agli stessi la funzione di coordinamento delle attività delle strutture
del Servizio sanitario nazionale che collaborano con l'università al fine
della formazione degli specializzandi e del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione."