mercoledì 19 marzo 2014
19/03/2014 - Attività formative svolte all'estero
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con riferimento al riconoscimento dei crediti ECM per le attività formative svolte all’estero e non accreditate da provider italiani, ferme restando le indicazioni contenute nella determina del 17 luglio 2013, ha approvato nel corso della riunione del 20 febbraio 2014 le seguenti linee operative:
nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato il numero dei crediti, si applica il criterio della riduzione del 50% fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM (determina della CNFC del 17 luglio 2013);
nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM (determina della CNFC del 4 dicembre 2012);
nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo (esempio: attestato riportante n. 20 crediti per 12 ore di formazione, si possono riconoscere n. 6 crediti ECM)
I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale.