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venerdì 15 novembre 2013

15/11/2013 - Precisazione determina crediti

La Commissione nazionale per la formazione continua in occasione della riunione del 4 novembre 2013, ha precisato che:

a. l’art 4 della Determina "Crediti per formazione all’estero", prevede: "…il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (ad esempio ufficio formazione dell’azienda presso cui presta servizio) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni".

Tale articolo va interpretato nel senso che il professionista sanitario deve inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’Ufficio di formazione dell’azienda presso cui presta servizio. Successivamente gli atti in questione saranno trasmessi tramite l’Ufficio di formazione al Co.Ge.A.P.S.

b. Con riferimento all’attività di tutoraggio, all’art. 3 "Tutoraggio individuale" nella parte relativa al riconoscimento dei crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio, si specifica che nell’arco della stessa unità mese non sono cumulabili due o più attività di tutoraggio ai fini del riconoscimento dei crediti.

Pertanto, il professionista sanitario potrà svolgere più attività di tutoraggio ma i crediti riconosciuti saranno 4 per unità mese.

Ultimo Aggiornamento:09/02/2024 -- 10:01