martedì 2 ottobre 2012
02/10/2012 - Comunicazione Procedimento Accreditamento Standard – Integrazione Avviso del 26/03/2012
Premesso che, con apposita comunicazione inviata con posta certificata, la Segreteria ECM fornirà le indicazioni relative al procedimento di attribuzione dell’accreditamento standard per ogni Provider che ha maturato tale condizione, si comunica quanto segue:
l’accreditamento provvisorio decorre dalla data della riunione della Commissione nazionale per la formazione continua che ne ha deliberato il provvedimento;
l’abilitazione informatica ad effettuare la domanda di Accreditamento standard viene attivata ai Provider solo a seguito di apposita comunicazione della Segreteria ECM secondo raggruppamenti corrispondenti alle delibere di accreditamento adottate dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
i Provider interessati all’accreditamento standard dovranno confermare o aggiornare la documentazione prodotta all’atto della domanda di accreditamento provvisorio e validare la domanda di accreditamento standard entro 90 giorni dalla comunicazione di cui sopra pena l’esclusione dall’albo dei Provider;
l’accreditamento provvisorio resta comunque valido fino all’apposita comunicazione delle Segreteria ECM di abilitazione della domanda di accreditamento standard e comunque fino all’esito (positivo o negativo) da parte della Commissione nazionale per la formazione continua alla domanda di accreditamento standard;
la Segreteria avvia la programmazione delle visite proponendo due date utili per la visita ai Provider interessati. Nel caso entrambe le date proposte non siano accettate dal Provider, l’accreditamento provvisorio è sospeso a decorrere dalla seconda data proposta per la visita. Il Provider, per la riattivazione dell’attività dovrà fornire le relative giustificazioni ed attendere due altre eventuali date proposte. Nel caso in cui anche le ulteriori date non saranno accettate, il Provider decade dalla posizione di accreditato provvisoriamente;
decorsi inutilmente i 24 mesi dalla data di accreditamento provvisorio e i 90 giorni dalla comunicazione della Segreteria ECM di abilitazione della domanda di accreditamento standard, senza aver presentato/validato la domanda di accreditamento standard, il Provider con accreditamento provvisorio non avrà più titolo ad erogare formazione continua. In tal caso la Commissione nazionale per la formazione continua procederà alla sua esclusione dall’Albo dei Provider;
il Provider, escluso dall’Albo dei Provider (per diniego dell’accreditamento standard o per decorrenza dei termini), avrà la facoltà di ripresentare la richiesta di accreditamento provvisorio.