Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.


lunedì 6 agosto 2012

06/08/2012 - Comunicato ai provider nazionali relativo all'accordo Stato-Regioni 2012

NOTA INTERPRETATIVA all’ Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011-2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti".

La Commissione nazionale per la formazione continua, in occasione della riunione del 20 giugno 2012, ha convenuto di accogliere l’indicazione formulata dal rappresentante degli psicologi e ha adottato la seguente determina che intende meglio chiarire i contenuti dell’ Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012. In particolare, il chiarimento si riferisce alle seguenti parti:

  • NOTA 1
    Per quanto concerne invece "la clinica", le implicazioni medico legali ed assicurative delle manifestazioni stress correlate e da "burn out", queste riguardano i medici in modo interdisciplinare per apprendere a "diagnosticare e curare" e gli psicologi-psicoterapeuti per quanto di competenza" . (pag. 19)

  • Il BURN-OUT E LE PATOLOGIE STRESS CORRELATE
    Aspetti clinici, medico legali, assicurativi e giuridici del burn out e delle patologie stress correlate rientrano nell’obiettivo 14 (CONTENUTI TECNICO PROFESSIONALI) e riguardano i medici in modo interdisciplinare per apprendere a "diagnosticare e curare" e gli psicologi-psicoterapeuti per quanto di competenza;" (pag. 19).

Sulla base delle indicazioni soprarichiamate, la Commissione nazionale ha deciso di comprendere tra i destinatari degli eventi su "burn out e le patologie stress correlate", oltre agli psicologi-psicoterapeuti, gli psicologi. Pertanto, il riferimento agli "psicologi-psicoterapeuti" presente nel testo dell’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012, che comunque riveste carattere esemplificativo, deve essere integrato come di seguito riportato: "gli psicologi-psicoterapeuti e gli psicologi".

Ultimo Aggiornamento:12/02/2024 -- 16:30