giovedì 17 maggio 2012
17/05/2012 - Termini di modifica agli eventi - in vigore dal 1° giugno 2012
Premesso che l’evento formativo deve essere inserito, completo di tutti gli elementi ad esso riconducibili, fino a 30 giorni dell’inizio, si comunica che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in occasione della riunione del 18 aprile 2012, ha preso le seguenti decisioni in materia di modifiche agli eventi, a parziale integrazione e rettifica di quanto riportato nel comunicato del 30 giugno 2011, che entreranno in vigore dal 1° giugno 2012:
Fino al 30° giorno prima della data dell’evento sono consentite tutte le modifiche.
Dal 29° giorno fino al 10° prima dell’evento sono consentite tutte le modifiche con l’esclusione dell’anticipo della data d’inizio evento.
Il numero di modifiche apportate e la loro tipologia verranno registrate dal sistema informatico e messi a disposizione della CNFC per ogni valutazione, controllo e/o provvedimento.Dal 9° giorno precedente l’evento è esclusa ogni modifica.
Eventuali deroghe potranno riguardare i seguenti argomenti:
Inserimento dei contratti con Sponsor, già indicati all’atto della compilazione della form (inserimento senza autorizzazione della Segreteria o della CNFC), e comunque entro e non oltre 90 giorni successivi alla data di inizio dell’evento.
Variazioni connesse a intervenuti motivi di carattere oggettivo (calamità naturali, ordinanze di Istituzioni pubbliche, ecc.) tali deroghe possono essere eventualmente consentite previa autorizzazione della CNFC.
Si sottolinea che i termini sopra descritti non sono applicabili alle seguenti tipologie di evento:
Eventi all’estero – il termine di registrazione nel sistema informatico è di 60 giorni prima della data dell’evento;
Eventi che trattano tematiche inerenti l’alimentazione della prima infanzia, soggetti al DM 82 del 9 aprile 2009 – il termine di registrazione nel sistema informatico è di 90 giorni prima della data dell’evento;
Eventi inseriti nel sistema nazionale da parte di provider accreditati nei sistemi regionali.
Per i casi sopra indicati le richieste di modifica devono essere inoltrate alla Commissione tramite la funzione "comunicazioni" a disposizione dei Provider.