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lunedì 26 marzo 2012

26/03/2012 - Comunicazione in materia di accreditamento provvisorio e standard

Premesso che, con apposita comunicazione inviata con posta certificata, la Segreteria ECM fornirà le indicazioni relative al procedimento di attribuzione dell’accreditamento standard per ogni Provider che ha maturato tale condizione, si comunica quanto segue:

  • l’accreditamento provvisorio decorre dalla data della riunione della Commissione nazionale per la formazione continua che ne ha deliberato il provvedimento;

  • la domanda di Accreditamento standard può essere presentata dai Provider tre mesi prima della scadenza del biennio del rispettivo accreditamento provvisorio, secondo raggruppamenti corrispondenti alle delibere di accreditamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

  • i Provider interessati all’accreditamento standard dovranno confermare o aggiornare la documentazione prodotta all’atto della domanda di accreditamento provvisorio;

  • l’accreditamento provvisorio resta comunque valido fino all’esito (positivo o negativo) da parte della Commissione nazionale per la formazione continua alla domanda di accreditamento standard;

  • decorsi inutilmente i 24 mesi dalla data di accreditamento provvisorio senza aver presentato domanda di accreditamento standard, il Provider con accreditamento provvisorio non avrà più titolo ad erogare formazione continua. In tal caso la Commissione nazionale per la formazione continua procederà alla sua esclusione dall’Albo dei Provider;

  • il Provider, escluso dall’Albo dei Provider per decorrenza dei termini sopra richiamati, avrà la facoltà di ripresentare la richiesta di accreditamento provvisorio.

Ultimo Aggiornamento:12/02/2024 -- 17:12